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Più privacy per gli invalidi civili
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 Notizia del 09/09/2008



Più privacy per gli invalidi civili

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Maggiori protezioni per i dati personali degli invalidi civili. Il garante per la privacy ha emesso un provvedimento che disciplina maggiori garanzie a tutela di coloro a cui viene riconosciuta l’invalidità civile per l’iscrizione alle liste di collocamento obbligatorie e per quanti richiedono l’esenzione delle tasse scolastiche o universitarie. Più precisamente, il garante vieta alle Aziende Sanitarie locali di indicare la diagnosi sui certificati che attestano il riconoscimento dell’invalidità civile o di agevolazioni fiscali. L’Autorità ha dato precise indicazioni che riguardano alcuni accorgimenti affinché questo provvedimento venga messo in pratica nel miglior dei modi.

Le aziende dovranno stabilire le cosiddette distanze di cortesia, spazi per colloqui riservati e la consegna della documentazione in busta chiusa. Il provvedimento del Garante si è reso necessario a seguito di alcune segnalazioni di invalidi civili che lamentavano una violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali a causa dell’indicazione dei dati relativi alla diagnosi sia nelle istanze volte all’accertamento sanitario dell’invalidità civile, sia in alcuni tipi di certificazioni che attestano il riconoscimento della invalidità civile per finalità amministrative, specie con riferimento al caso in cui sia riscontrato lo stato di sieroposività o l’infezione da Hiv.

In particolare, è stato chiesto che i dati personali relativi alla diagnosi possano essere omessi nelle istanze volte ad ottenere il riconoscimento dell’invalidità civile, nonché nelle certificazioni preliminari all’iscrizione alle liste di collocamento o all’esenzione dalle tasse scolastiche e universitarie.

La normativa in tema di riconoscimento dell’invalidità civile prevede che possano essere riconosciuti invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a un terzo o, se minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.

L’accertamento sanitario è effettuato presso unità sanitarie locali nell’ambito delle quali operano apposite commissioni mediche. Deve ritenersi lecito che nel verbale da utilizzare per le visite, sia specificata la dizione diagnostica con chiarezza e precisione, in modo da consentire l’individuazione delle minorazioni ed infermità che per la loro particolare gravità determinano la totale incapacità lavorativa o che, per la loro media o minore entità, determinano invece la riduzione di tale capacità. Chiaramente tali verbali devono essere conservati nel rispetto degli accorgimenti necessari per garantire un livello elevato di tutela dei diritti degli interessati, in particolare della loro riservatezza e dignità, specificando le cautele che le strutture sanitarie sono tenute ad adottare nei termini prescritti dal Garante.

La Redazione.





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